Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva in tema di “whistleblowing”

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 novembre 2019, è stata pubblicata la Direttiva Europea del 23 ottobre 2019, n. 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e alla quale dovranno conformarsi gli Stati membri entro il 17 dicembre 2021.

Tra le varie disposizioni della Direttiva, si segnalano:

1) l’obbligo per i soggetti giuridici pubblici e per quelli privati con almeno 50 dipendenti, di istituire canali e procedure per le segnalazioni interne (ossia le comunicazioni scritte od orali di informazioni sulle violazioni all’interno di un soggetto giuridico pubblico o privato), al fine di consentire ai rispettivi lavoratori di effettuare segnalazioni sulle violazioni (art. 8);
2) un’ampia estensione dei soggetti destinatari della Direttiva che effettuano le segnalazioni, quali a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici; b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE; c) gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti; d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori; e) le persone che segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato; f) le persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali (art. 4);
3) la previsione di misure dirette a proteggere i cd. “facilitatori” (ossia le persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata); i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; i soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo, che potrebbero subire una ritorsione indiretta come l’annullamento della fornitura di servizi, l’inserimento in una lista nera o il boicottaggio (art. 4 e punto 41 Preambolo);
4) la previsione di un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall’avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall’effettuazione della segnalazione (art. 9);
5) la previsione di norme minime comuni di protezione delle persone che segnalino violazioni del diritto dell’Unione nell’ambito: degli appalti pubblici; dei servizi, dei prodotti e dei mercati finanziari; della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell’ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2);
6) nei procedimenti dinanzi a un giudice o un’altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, la previsione di una presunzione che detto danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di una segnalazione, con onere a carico della persona che ha adottato la misura lesiva, di dimostrare che tale misura sia imputabile a motivi debitamente giustificati (art. 21);
7) l’esclusione di ogni responsabilità per il segnalante per l’acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato.
Per quanto riguarda le segnalazioni anonime, la Direttiva dispone che, fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell’Unione, non è pregiudicata la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito (art. 6).

Cristina Petrucci

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