Primi effetti della sentenza della Corte Costituzionale (ancora non pubblicata) in materia di quantificazione dell’indennità di licenziamento

Con ordinanza dell’11 ottobre 2018 il Tribunale di Bari ha disposto in via anticipata quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con provvedimento del 26 settembre u.s., le cui motivazioni non sono state ancora pubblicate, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede, nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, un’indennità commisurata alla sola anzianità aziendale.
In particolare, il Tribunale ha disposto la corresponsione al lavoratore licenziato dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, quinto comma Statuto dei lavoratori (all’esito dell’accertamento della illegittimità del licenziamento per violazione dell’art. 4 co. 3 e co. 9 l. 223/1991) nella misura di ben dodici mensilità dell’ultima retribuzione (comprese tra 4 e 24 mensilità, prima dell’intervento legislativo del cd. Decreto Dignità) sebbene lo stesso avesse un’anzianità aziendale soltanto di 1 anno e mezzo, così motivando: “A fronte di tale pronuncia, pur nella consapevolezza che, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30 co. 3 l. 87/1953, in ossequio all’art. 136 co. 1 Cost.), e che tale pubblicazione nella specie non è ancora avvenuta, si ritiene di dover interpretare in maniera costituzionalmente orientata l’art. 3 co. 1 ancora (presumibilmente per pochi giorni) vigente, determinando l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, sulla base dei criteri già enunciati dall’art. 18 co. 5 St.lav.”… omissis ……..”che si reputa congruo determinare nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione”. La quantificazione dell’indennità, secondo il Giudice del lavoro di Bari, sarebbe giustificata dalla considerevole gravità della violazione procedurale, consistente principalmente nella omissione del raffronto tra i dipendenti attinti dal licenziamento e quelli mantenuti in organico; tale profilo, concernente il comportamento tenuto dall’azienda, secondo il Tribunale, deve essere contemperato con le ridotte dimensioni dell’attività economica e il basso numero di lavoratori occupati, unitamente alla scarsa anzianità del lavoratore.

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