Obbligatoria la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro

Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambio applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il rafforzamento del sistema di screening”, entrato in vigore il 22 settembre 2021, ha introdotto l’obbligo generalizzato di essere in possesso della certificazione verde, fino alla data del 31 dicembre 2021, per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro.

Gli artt. 9-quinquies, comma 1 e 9-septies, comma 1, del D.L. n. 52/2021, introdotti dagli artt. 1 e 3 del Decreto in esame precisano, nel contempo, che restano ferme le ulteriori disposizioni previste dagli:

– artt. 9-ter, 9-ter (1) e 9-ter (2) del D.L. n. 52/2021 relativamente all’obbligo di essere in possesso della certificazione verde per tutto il personale scolastico, universitario, educativo e formativo. Tale obbligo si applica anche a coloro che accedono all’interno delle relative strutture.

– artt. 4 e 4-bis del D.L. n. 44/2021 relativamente all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie, ivi inclusi i soggetti esterni che vi accedono per svolgere a qualsiasi titolo attività lavorativa.

1. Impiego delle certificazioni verdi nel settore pubblico (art. 9-quinquies, D.L. n. 52/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021)

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il personale delle amministrazioni pubbliche, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, delle Autorità amministrative indipendenti, ivi compreso il personale della Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale, deve essere in possesso ed esibire, su richiesta, la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. 

Tale obbligo si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni sopra elencate anche sulla base di contratti esterni (i.e. appalti di servizi, contratti di fornitura etc.).  

Infine, tale obbligo non trova applicazione nei confronti di coloro che sono stati esonerati dalla campagna vaccinale ai sensi di quanto previsto dalla recente circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309.  

1.1. Controllo della certificazione verde: obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde sia per il personale interno che esterno e, quest’ultimo, è soggetto anche alla verifica da parte del rispettivo datore di lavoro.  

A tal fine, entro il 15 ottobre 2021 e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021 (ferme nuove ed ulteriori linee guida), i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche, anche a campione, prevedendo, prioritariamente e ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.  

Il processo di verifica delle certificazioni verdi, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato D.P.C.M., dovrà avvenire attraverso l’utilizzo dell’App “VerificaC19” che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonchè di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione non comportando, in alcun caso, la raccolta dei dati personali.

Inoltre, i datori di lavoro titolari dell’obbligo di controllo possono individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. 

1.2. Mancato possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori: conseguenze giuslavoristiche 

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.  

La disposizione precisa che, in tale ipotesi non è dovuta la retribuzione, né alcun compenso o emolumento comunque denominato, non precisando, tuttavia, quale debba essere la sorte dei contributi. 

Sul punto, si evidenzia che la contribuzione a carico del datore di lavoro per i giorni di assenza ingiustificata non dovrebbe essere dovuta poiché tale assenza ha fonte esclusivamente legale. Diversamente l’obbligo contributivo va adempiuto in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 21475/2020). 

1.3. Mancato possesso della certificazione verde: sanzioni amministrative 

Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, il personale che accede in violazione dell’obbligo è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento della violazione, nella misura variabile da 600 a 1.500 Euro.

La sanzione amministrativa è irrogata anche ai datori di lavoro che omettano di controllare il rispetto dell’obbligo o non adottino le dovute misure organizzative entro il 15 ottobre 2021. In tale ipotesi l’importo della sanzione amministrativa è ridotto da 400 a 1000 Euro. 

2. Impiego della certificazione verde negli uffici giudiziari (art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 127/2021)

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è stato esteso l’obbligo di esibire la certificazione verde anche per accedere agli uffici giudiziari. Pertanto, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere all’interno degli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde.

Tuttavia, non avranno l’obbligo di esibire la certificazione verde gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo ed altresì coloro che sono stati esonerati dalla campagna vaccinale ai sensi di quanto previsto dalla recente circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309.  

2.1. Controllo della certificazione verde: obblighi dei datori di lavoro

L’attività di verifica deve essere svolta dai responsabili della sicurezza interna delle strutture o dai loro delegati secondo le modalità già indicate per il settore pubblico (cfr. paragrafo 1.1).

2.2. Mancato possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori: conseguenze giuslavoristiche

Per quanto riguarda il mancato possesso della certificazione verde e le conseguenze giuslavoristiche si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 1.2.

A ciò si aggiunga che l’accesso agli uffici giudiziari in violazione dell’obbligo integra illecito disciplinare ed è sanzionato, per i magistrati ordinari con l’irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura (art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 109/2006), mentre per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le disposizioni sopra esposte, in quanto compatibili, si applicano anche al magistrato onorario e al personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche.

2.3. Mancato possesso della certificazione verde: sanzioni amministrative

Per quanto riguarda il mancato possesso della certificazione verde e le relative sanzioni amministrative si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 1.3.  

3. Impiego delle certificazioni verdi nel settore privato (art. 9-septies, D.L. n. 52/2021, inserito dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021)

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde.

La disposizione precisa che tale obbligo si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, nei suddetti luoghi ed a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione e/o di volontariato anche sulla base di contratti esterni (i.e. appalti di servizi, contratti di fornitura etc.).

Tale obbligo, tuttavia, non trova applicazione nei confronti di coloro che sono stati esonerati dalla campagna vaccinale ai sensi di quanto previsto dalla recente circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 35309.

3.1. Controllo della certificazione verde: obblighi dei datori di lavoro

L’attività di verifica viene svolta dai datori di lavoro secondo le modalità già indicate per il settore pubblico (cfr. paragrafo 1.1).

3.2. Mancato possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori: conseguenze giuslavoristiche

Per quanto riguarda il mancato possesso della certificazione verde e le conseguenze giuslavoristiche si rinvia a quanto già precisato al paragrafo 1.2.

3.3. La sostituzione dei lavoratori nelle imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre la data del 31 dicembre 2021.

In altre parole, nelle c.d. “piccole imprese” dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore può essere sostituito per un periodo massimo di 20 giorni (10 iniziali ed un eventuale rinnovo di ulteriori 10 giorni) e, comunque, fino al 31 dicembre 2021.

La ratio potrebbe essere quella di incentivare i lavoratori a munirsi della certificazione verde e, nel contempo, per non arrecare pregiudizio all’organizzazione imprenditoriale, consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore assente.

In tale ipotesi, peraltro, il datore di lavoro potrebbe beneficiare dell’esenzione dal contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile (art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012) dovuto con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato che, infatti, non si applica nell’ipotesi di lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori (cfr. art. 2, comma 29, L. n. 92/2012).

3.4. Mancato possesso della certificazione verde: sanzioni amministrative

Per quanto riguarda il mancato possesso della certificazione verde e le relative sanzioni amministrative si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 1.3. 

4. Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi (art. 4 del D.L. n. 127/2021)

L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 127/2021 ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 5 del D.L. n. 105/2021 per effetto del quale, sino al 31 dicembre 2021, le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità ed i prezzi previsti dal Protocollo di Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, FederFarma, Assofarm e FarmacieUnite sottoscritto in data 6 agosto 2021.

Inoltre, con l’introduzione del successivo comma 1-ter all’art. 5 del D.L. n. 105/2021 è stato stabilito che i prezzi calmierati di cui al precedente Protocollo devono essere assicurati anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di tali test.

Per inciso, il costo del test antigenico rapido è pari ad Euro 8,00 per i soggetti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni mentre per la popolazione di età maggiore o uguale ai 18 anni il prezzo è stabilito nella misura pari ad Euro 15,00. Diversamente, i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sulla base di idonea certificazione medica, possono eseguire gratuitamente i test molecolari o antigenici rapidi (art. 34, comma 9-quater del D.L. n. 73/2021, sostituito dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 127/2021).

(Per leggere il testo del Decreto clicca qui)