MODIFICHE AGLI ARTT. 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE

La Legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, entrata in vigore il 9 marzo 2022, ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione, assegnando all’ambiente un valore costituzionalmente protetto. In particolare, è stato introdotto un nuovo comma all’art. 9 che, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal precedente secondo comma, attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Sempre nell’art. 9 viene, inoltre, introdotta la previsione di una riserva di legge statale che disciplini i modi e le forme di tutela degli animali.

La Legge costituzionale è intervenuta anche a modificare il secondo comma dell’art. 41 della Costituzione, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi – oltre che in danno ai limiti già vigenti della sicurezza, della libertà e della dignità umana – in danno alla salute e all’ambiente. La modifica legislativa ha investito anche il terzo comma dell’art. 41 della Costituzione riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, ai fini non solo sociali ma anche ambientali.

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