Legge di Bilancio 2019: le novità in materia di lavoro

La Legge di Bilancio 2019 (l. n. 145 del 31 dicembre 2018), all’art. 1, ha introdotto una serie di novità anche in materia di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2019, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
In particolar modo:

Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (commi 9 e 17 ss.)
E’ stata prevista l’applicazione del regime forfettario – e dunque dell’imposta sostitutiva del 15% – per i contribuenti in questione che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori ad euro 65.000,00.
A decorrere dal gennaio 2020 i medesimi contribuenti potranno applicare l’imposta sostitutiva del 20% se nel periodo precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra euro 65.001,00 e 100.000,00, ragguagliati ad anno.

Incentivo assunzioni al Sud (comma 247)
E’ stato prorogato per gli anni 2019 e 2020 il Bonus Occupazione Sud – introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e riguardano:
– giovani disoccupati con meno di trentacinque anni;
– soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Lo sgravio contributivo è pari al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro entro il limite massimo di euro 8.060,00 annui ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Trattamento mobilità in deroga (commi 251 – 253)
E’ stato concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (c.d. Naspi). A tali lavoratori dovranno essere riservate misure di politica attiva, individuate dalle Regioni e condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). L’attuazione sarà disciplinata da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Reddito di cittadinanza (comma 255)
E’ stato istituito un fondo per il finanziamento del reddito di cittadinanza, le cui modalità di accesso e fruizione sono recentemente state regolate con d. l. n. 4 del 28 gennaio 2019.
Si tratta di un sostegno economico al reddito riservato ai cittadini che si trovano in una situazione momentanea di difficoltà lavorativa ed economica in periodi di disoccupazione/inoccupazione.

Pensionamento anticipato (comma 256)
E’ stato istituito un fondo per finanziare la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato, successivamente regolate dal d. l. n. 4 del 28 gennaio 2019.
In particolare il nuovo meccanismo di anticipo pensionistico (c.d. “Quota 100”) in sperimentazione per il prossimo triennio – quindi fino al 2021 – prevede la possibilità di uscita dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi versati.

Congedo obbligatorio retribuito per i padri (comma 278)
E’ stato elevato a cinque giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore in caso di nascita del figlio, adozione o affidamento. I giorni di astensione devono essere fruiti – anche in via non continuativa – entro il quinto mese dalla data dell’evento.
Inoltre è stata prorogata per l’anno 2019 la facoltà in capo al lavoratore padre di usufruire di un’altra giornata di astensione facoltativa dal lavoro qualora la madre rinunci ad una giornata del proprio congedo obbligatorio.

Proroga incentivi contratto apprendistato (comma 290)
E’ stato previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il 2019 e il 2020 al fine di confermare gli incentivi previsti dall’art. 32, d. lgs. n. 150/2015 legati all’assunzione di giovani con rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ed in particolare:
– esenzione dal contributo di licenziamento;
– l’aliquota contributiva di base scende dal 10% al 5%;
– sgravio dalla contribuzione Naspi.

Contrasto al lavoro sommerso e irregolare (comma 445)
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, è stato previsto un inasprimento del 20% delle sanzioni nel caso di:
– lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
– violazioni della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
– violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale;
– altre violazioni previste da apposito decreto ministeriale.
Sono aumentate del 10% le sanzione amministrative o penali dovute in caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (d. lgs. n. 81/2008).
Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Congedo maternità (comma 485)
E’ stata riconosciuta alla lavoratrice madre, la facoltà di restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza e di fruire dell’intero periodo di astensione obbligatoria nei cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico attesti che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del nascituro.

Smart working (comma 486)
Le imprese che stipulano accordi di “smart working”, sia collettivi che individuali, devono riconoscere priorità alle richieste di avvalersi di questa modalità di lavoro presentate dalle lavoratrici entro i tre anni successivi alla fine del periodo di congedo di maternità, nonché da lavoratori con figli in condizione di disabilità.

Agevolazioni reinserimento disabili (comma 533)
E’ stato previsto il rimborso al datore di lavoro, da parte dell’INAIL, della retribuzione corrisposta al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa accedere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto, proposto dal datore e approvato dall’INAIL.
La misura del rimborso è pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto alla data di manifestazione della volontà del datore e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esse individuati e, comunque, per un periodo non superiore all’anno.

Bonus occupazione giovani eccellenze (commi 706 – 717)
E’ stato ntrodotto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, nel corso del 2019, dei seguenti soggetti:
– cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
– cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
In tali casi è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di euro 8.000,00 per ogni assunzione effettuata (riproporzionabile per i contratti part-time).
Tale esonero è applicabile anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato – fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati – ed è cumulabile con altri incentivi all’assunzione/trasformazione di natura economica o contributiva definiti su base nazionale e regionale.
L’esonero non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all’assunzione.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi del suddetto esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dello sgravio, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Revisione tariffe INAIL (commi 1121 – 1126)
È stata prevista una revisione delle tariffe dei premi INAIL che dovrebbe comportare una riduzione degli importi dovuti. Per consentire l’attuazione delle nuove disposizioni, l’INAIL con la circolare n. 1/2019 ha ufficializzato il rinvio, per il solo anno 2019, dei termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.