Le principali novità del decreto “correttivo” del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica relative al personale

Il 27 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 100/2017, ossia il decreto correttivo del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016), a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017.
Ci limiteremo a segnalare alcune delle norme correttive delle disposizioni del Testo Unico in materia di personale.
Tra queste, in particolare, si evidenzia la modifica del comma 5 dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016 con l’inserimento per le amministrazione pubbliche socie che fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale, di tener conto, oltre che delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dal successivo art. 25 e delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, anche (questa è la novità introdotta), del settore in cui ciascun soggetto opera.
È stato osservato che la modifica apportata al comma 5, ossia la previsione che le pubbliche amministrazioni socie, nel fissare obiettivi di contenimento delle spese, debbano tener conto del settore in cui ciascun soggetto opera, travolgerebbe la natura omogenea della originaria disciplina contenuta nel Testo Unico.
Un’altra importante modifica apportata dal D.lgs. n. 100/2017 al D.lgs. n. 175/2016 è quella al comma 9 dello stesso art. 19 con il rispristino o meglio la proroga della procedura sindacale di gestione delle eccedenze di personale di cui ai commi da 565 a 568 della L. n. 147/2013 – che prevede anche la sua ricollocazione presso altre società secondo accordi di mobilità – fino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui ai sensi del successivo art. 25, comma 1, devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 (nella formulazione normativa originaria contenuta nell’art. 19, la normativa oggi prorogata si applicava solo alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016).
Viene, infine, nel novellato art. 25 (intitolato “disposizioni transitorie in materia di personale”) spostato al 30 settembre 2017, il termine per le società a controllo pubblico per effettuare la ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. (Si veda il provvedimento per esteso D. Lgs. 100/2017)