LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40, DI CONVERSIONE DEL D.L. 23/2020 (“DECRETO LIQUIDITÀ”)

Con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020, entrata in vigore il 7 giugno 2020, è stato convertito il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Si indicano le principali modifiche rispetto al testo originale e si rinvia alla pubblicazione delle linee guida del 10 aprile 2020 per il coordinamento con quanto esposto nel prosieguo.

MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

INTRODUZIONE DELL’ART. 29-BIS “OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO PER LA TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19”
È stato introdotto il nuovo art. 29 bis, recante la previsione secondo la quale, per i datori di lavoro pubblici e privati, l’adempimento dell’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro ex art. 2087 c.c. avviene mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle misure e delle prescrizioni contenute:
a) nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo – 24 aprile 2020, sottoscritto tra Governo e parti sociali;
b) negli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 33/2020;
c) nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, laddove non trovino applicazione le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

ABROGAZIONE DELL’ART. 30 “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO”
La norma, che prevedeva un credito d’imposta – nella misura del 50% fino ad Euro 20.000 – per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di DPI e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, è stata abrogata dall’art. 125 del D.L. Rilancio, che ha introdotto un credito d’imposta per i medesimi fini nella misura del 60% fino a 60.000 euro.

ABROGAZIONE DELL’ART. 34 “DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI”
L’articolo, che stabiliva il riconoscimento dell’indennità ex art. 44 D.L. 18/2020 (Fondo per il reddito di ultima istanza) ai professionisti iscritti in via esclusiva ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico, è stato abrogato dall’art. 78 del D.L. Rilancio.

MODIFICHE ALL’ART. 41 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO”
Sono stati estesi i trattamenti di CIGO, FIS e CIGD, di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Si tenga presente che il D.L. Rilancio ha previsto che detti trattamenti si applichino ai dipendenti in forza al 25 marzo 2020.

MISURE IN MATERIA FALLIMENTARE

ART. 5 “DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14”
La Legge di conversione ha confermato il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 (ad eccezione degli specifici articoli già in vigore dal 16 marzo 2019).

MODIFICHE ALL’ART. 9 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE”
In tale norma, recante la previsione – per i procedimenti di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, accordi di composizione della crisi e piani del consumatore omologati – della proroga di 6 mesi dei termini di adempimento in scadenza dopo il 23 febbraio 2020, è stato eliminato il riferimento alla data finale del 31 dicembre 2021.
Inoltre, la Legge di conversione ha introdotto la possibilità per il debitore, che entro il 31 dicembre 2021 abbia ottenuto la concessione dei termini per il concordato in bianco ex art. 161, c. 6 o per l’accordo di ristrutturazione ex 182bis, c. 7, L.F., di depositare – entro i medesimi termini – un atto di rinuncia alla procedura, con contestuale dichiarazione di aver predisposto un piano di risanamento ex art. 67, c. 3, lett. d), L.F. pubblicato nel registro delle imprese. Il Tribunale, accertate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso.

MODIFICHE ALL’ART. 10 “DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA”
La Legge di conversione ha confermato l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, ma ha introdotto alcune eccezioni, quali:
a) il ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;
b) l’istanza di fallimento da chiunque formulata ex artt. 162, c. 2, 173 c. 2 e c. 3 e 180, c. 7, L.F.;
c) i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero con richiesta di applicazione di misure cautelari o conservative, o quando l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale o per fuga/irreperibilità/latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, trafugamento/sostituzione/diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore.
Inoltre, è stato previsto che, allorquando alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso segua – entro il 30 settembre 2020 – la dichiarazione di fallimento, il periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 non si computi ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, dei termini per la proposizione di azioni revocatorie e di quelli relativi agli atti a titolo gratuito ex art. 64 L.F., ai pagamenti ex art. 65 L.F. ed agli atti a titolo oneroso e pagamenti ex art. 67, c. 1 e 2, L.F., nonché relativi al fallimento dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 L.F.

MISURE IN MATERIA SOCIETARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

MODIFICHE ALL’ART. 1 “MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE”
La Legge di conversione ha esteso la misura – consistente nel rilascio da parte di SACE S.p.A. di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e rischi sistemici, in favore di banche ed istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali per i finanziamenti dalle stesse rilasciati in favore di società italiane e di lavoratori autonomi e liberi professionisti con P.IVA – anche ad associazioni professionali e società tra professionisti.
È stato specificato che dalla predetta misura sono escluse le società controllanti o controllate, direttamente o indirettamente, di/da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo ai fini fiscali (a meno che svolgano in Italia un’attività economica effettiva, mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).
È stato, altresì, precisato che le previsioni di tale articolo si applicano anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate dopo il 7 giugno 2020, dalle imprese destinatarie della misura a banche e intermediari finanziari.
La modifica legislativa ha puntualizzato che le garanzie saranno concesse per il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, per l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia e per il 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Tra le condizioni per il rilascio della garanzia, viene confermato che l’impresa beneficiaria dovrà assumersi l’impegno affinché né la medesima, né società appartenenti allo stesso Gruppo societario, con sede in Italia, approvino la distribuzione di utili o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Viene precisato che, se i dividendi sono già stati distribuiti o le azioni riacquistate, l’impegno è assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta della garanzia. Contrariamente alle attese, invece, nessun chiarimento viene apportato dalla Legge di conversione in merito all’obbligo, per le imprese beneficiarie della garanzia, di garantire la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali di cui all’art. 1, comma 2, lett. l) del Decreto Liquidità.
Data la genericità della previsione e l’ampiezza degli ambiti in cui la stessa potrebbe potenzialmente esplicare i suoi effetti – ad es. licenziamenti collettivi, trasferimenti d’azienda e cambi d’appalto, nonché incrementi occupazionali con nuove assunzioni a tempo indeterminato – sarebbe stata opportuna una maggiore puntualizzazione da parte del Legislatore.
La norma, pertanto, non dissipa i numerosi dubbi interpretativi, che permangono anche in merito all’arco temporale nel quale si debba ritenere vigente il predetto obbligo (potrebbe intendersi esteso a tutta la durata della garanzia) ed al momento del suo accertamento (anche se la norma sembra disporre per il futuro: non parrebbe, quindi, necessaria la stipulazione di un accordo sindacale per la concessione della garanzia stessa), nonché in relazione a quali siano le organizzazioni sindacali da coinvolgere nella cogestione.
È auspicabile pertanto un intervento del Legislatore che chiarisca definitivamente i termini della questione, delineando i confini della norma.
La modifica introdotta dalla Legge di conversione stabilisce, inoltre, che il finanziamento coperto da garanzia debba essere destinato a sostenere, oltre a costi del personale, investimenti o a capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, anche canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda.
Viene introdotta la previsione secondo cui le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni. Inoltre, fino al 20% dell’importo erogato, il finanziamento deve essere destinato al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020.
Viene precisato che la procedura semplificata per il rilascio della garanzia in favore dei prestiti concessi si applica alle imprese che abbiano non più di 5.000 dipendenti ed un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, attraverso la richiesta diretta presso l’istituto di credito finanziatore.

INTRODUZIONE DELL’ART. 1-BIS “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE RICHIESTE DI NUOVI FINANZIAMENTI”
La Legge di conversione ha introdotto un ulteriore adempimento ai fini della presentazione della domanda volta al rilascio di finanziamenti ex art. 1 D.L. Liquidità, ossia la presentazione di una autocertificazione, con la quale il titolare/legale rappresentante dell’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di aver subito limitazioni o interruzioni all’attività di impresa dovute all’epidemia da COVID-19 ed al rispetto delle misure di contenimento del virus, mentre anteriormente a ciò vi era una situazione di continuità aziendale;
b) la correttezza e la veridicità dei dati aziendali;
c) di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente all’uopo dedicato;
d) che né il titolare né i soggetti di cui all’art. 85 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione si trovano nelle condizioni ostative ivi previste;
e) di non aver subito condanne definitive, negli ultimi 5 anni, per reati in materia di evasione fiscale.

INTRODOTTO L’ART. 12-BIS “RIMBORSO ALLE IMPRESE PER MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI”
La Legge di conversione introduce una ulteriore misura a sostegno delle imprese, ossia l’estensione del credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali previsto ex art. 49, D.L. 34/2019 (nella misura del 30% fino a 60.000 euro), anche alle spese sostenute dalle imprese nell’anno 2020 per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette a causa dell’emergenza epidemiologica.

MODIFICHE ALL’ART. 13 “FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI”
La norma, che ricalca le previsioni dell’art. 49 del D.L. Cura Italia, estendendo alcune misure – quali l’aumento al 90% e al 100% (previa autorizzazione della Commissione Europea) della misura della garanzia del Fondo, la possibilità di accedere al Fondo senza valutazione, l’innalzamento delle percentuali di copertura fino al 100%, l’introduzione di un nuovo intervento in garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro e l’inserimento della possibilità di concedere garanzie anche su operazioni finanziarie in essere ed erogate da non oltre 3 mesi dalla richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 – in sede di conversione ha, altresì, aumentato da 25.000 a 30.000 euro l’importo massimo garantito per i prestiti di portata minore ed esteso i termini per la restituzione del prestito da 6 a 10 anni.

Per visionare la legge n. 40 del 5 giugno 2020 completa CLICCA QUI