LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, DI CONVERSIONE DEL D.L. 34/2020 (“DECRETO RILANCIO”)

Con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020, è stato convertito il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020. Ad integrazione delle linee guida al D.L. Rilancio pubblicate in data 20 maggio u.s., si indicano le principali modifiche apportate in sede di conversione relativamente agli articoli di maggior interesse in materia giuslavoristica e concernenti lo svolgimento dell’attività di impresa.

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 19 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO (ART. 68)
La legge di conversione precisa che il termine di presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario, previsto entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è stabilito a pena di decadenza.
Per i periodi di sospensione o riduzione iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è fissato al 15 luglio 2020.
In caso di erronea presentazione della domanda, è possibile avanzare la richiesta con le modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione già emanato. Tale domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 52/2020, ossia entro il 17 luglio 2020.
In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020, se tale data risulti posteriore rispetto a quella prevista per la presentazione della domanda.
Viene eliminata la previsione secondo cui, in caso di proposizione della domanda dopo la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell’attività, il trattamento di integrazione salariale non avrebbe potuto aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 22 IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 70)
La legge di conversione stabilisce che per il trattamento di CIGD non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 19, c. 2, primo periodo, del D.L. Cura Italia (norma che dispensa i datori di lavoro dalla preventiva informazione e consultazione sindacale e dall’esame congiunto nelle modalità di cui agli artt. 14, 15, c. 2 e 30, c. 2, D. Lgs. n. 148/2015, fermo restando, per l’assegno ordinario, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgersi entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva).
Il trattamento di CIGD può essere concesso solo con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Quanto al termine per la presentazione delle domande, lo stesso è individuato, a pena di decadenza, nella fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020, se tale data risulti posteriore rispetto a quella prevista per la presentazione della domanda.
Se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è fissato al 15 luglio 2020.
In caso di erronea presentazione della domanda, è possibile avanzare la richiesta con le modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione già emanato. Tale domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 52/2020, ossia entro il 17 luglio 2020.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in sede di prima applicazione, il termine è fissato al 17 luglio 2020, se anteriore a tale data).
In caso di mancato rispetto di tali termini, il datore di lavoro è tenuto a provvedere al pagamento della prestazione e dei relativi oneri.

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 70 BIS)
Il nuovo art. 70 bis, recependo le previsioni del D.L. 52/2020, statuisce che i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo di cassa integrazione concesso sino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche prima del 1° settembre 2020 (tale possibilità era inizialmente limitata al solo periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020).

ULTERIORI MODIFICHE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 71)
Analogamente a quanto stabilito circa i termini di presentazione delle altre tipologie di domande di integrazione salariale, la legge di conversione stabilisce che anche la domanda di concessione del trattamento di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane – di cui all’art. 22 quater del D.L. Cura Italia – debba essere presentata alla sede INPS territorialmente competente, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione, il termine è fissato al 17 luglio 2020, se anteriore a tale data.
Il termine decadenziale è, invece, fissato al 15 luglio 2020 per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.
Quanto alle modalità di erogazione, la legge di conversione ricalca le previsioni del decreto, precisando che i datori che intendano avvalersi del pagamento diretto da parte dell’INPS devono trasmettere la domanda di concessione entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione (entro il 15 luglio in caso di domanda riferita a periodi compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile), unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione del trattamento. Entro 15 giorni, l’INPS autorizza la domanda e dispone l’anticipazione, pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’INPS, a seguito della trasmissione completa dei dati da parte del datore, eroga il trattamento residuo o recupera nei confronti del datore gli importi indebitamente anticipati. La trasmissione completa dei dati all’INPS deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine scade il 17 luglio 2020, se tale data risulta posteriore rispetto al termine calcolato con le predette modalità.
Laddove il termine decorra inutilmente, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI (ART. 72)
Viene esteso sino al 31 agosto 2020 (e non più sino al 31 luglio 2020) il periodo di fruizione del congedo per i genitori dipendenti del settore privato, durante il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, oltre alla contribuzione figurativa. Il congedo è utilizzabile per un periodo non superiore a 30 giorni e, per i genitori conviventi, in maniera alternata.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 46 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ART. 80)
La legge di conversione conferma le disposizioni del D.L. Rilancio in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed introduce la previsione secondo cui, sino al 17 agosto 2020, la procedura di cui all’art. 47, c. 2, Legge n. 428/1990 (relativa all’esame congiunto nelle ipotesi di trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di 15 dipendenti), nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere durata inferiore a 45 giorni.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 3 DELL’ART. 38 D. LGS. N. 81/2015 (ART. 80 BIS)
Viene introdotto l’art. 80 bis, che fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, D. Lgs. 81/2015 – secondo cui tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo in cui ha avuto luogo la somministrazione, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione – nel senso di non ricomprendere tra detti atti il licenziamento.

ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

REDDITO DI EMERGENZA (ART. 82)
La legge di conversione differisce il termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere il c.d. “Reddito di emergenza” (REM), ricorrendo le condizioni già previste dal D.L. Rilancio, dalla fine del mese di giugno alla fine del mese di luglio 2020.

LAVORO AGILE (ART. 90)
La legge di conversione estende il riconoscimento, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, se compatibile con le caratteristiche della prestazione, non più solo ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, ma anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19, per età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità. L’accertamento è rimesso al medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
Fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro anche del settore privato possono ricorrere alla modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali di cui agli artt. 18-23 della Legge 81/2017.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE E DI PROROGA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO (ART. 93)
La norma del D.L. Rilancio aveva previsto la possibilità, fino al 30 agosto 2020 e limitatamente ai rapporti a tempo determinato già in essere al 23 febbraio 2020, di rinnovare o prorogare i contratti anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, c. 1, D. Lgs. 81/2015, purché con l’esigenza di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La legge di conversione introduce, altresì, la previsione secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale/istruzione secondaria superiore/certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e di ricerca) e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria. La norma non reca ulteriori specificazioni circa l’operatività automatica o meno di tale proroga.

SELEZIONE DI ARTICOLI RELATIVI A MISURE CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO, AFFITTO D’AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO (ART. 28)
La legge di conversione estende il novero dei soggetti in favore dei quali il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, ricomprendendovi anche le agenzie di viaggio ed i tour operator, che si aggiungono alle strutture alberghiere e agrituristiche, già incluse.
Viene, altresì, previsto il riconoscimento del credito d’imposta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020. In tal caso, il credito è pari al 20% quanto all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, e pari al 10% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
È, inoltre, stabilito che il credito spetti anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente, ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a coloro che, a far data dall’insorgere dell’evento calamitoso, abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni in cui gli stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
La legge di conversione introduce la possibilità per il conduttore, in caso di locazione, di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 43 BIS)
Il nuovo art. 43 bis interviene sul D.L. 5/2009, convertito in Legge 33/2009, introducendo il nuovo comma 4-sexies all’art. 3 e prevedendo la possibilità, per l’anno 2020, di stipulare contratti di rete per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Tra le finalità perseguibili vi sono l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di lavoratori che hanno perso il posto per chiusura dell’attività o crisi di impresa e l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive.
Sono utilizzabili gli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
Le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell’impresa referente per dare attuazione alla codatorialità sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

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