LE NOVITÀ GIUSLAVORISTICHE CONTENUTE NEL D.L. n. 137/2020 (CD. “DECRETO RISTORI”)

Il Titolo II del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, proroga ed integra le misure giuslavoristiche a vario titolo introdotte con la normativa emergenziale provvedendo, in particolare, a prorogare il blocco dei licenziamenti e la concessione delle integrazioni salariali fino al 31 gennaio 2021.

Art. 1, Titolato “Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, risultino titolari di partita IVA attiva e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nei codici ATECO di cui all’allegato 1 del Decreto Legge in esame anche se potranno essere individuati ulteriori Codici a condizione che i settori di riferimento “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020”.  Inoltre, lo stesso articolo ha abrogato l’art. 25-bis del D.L. n. 34/2020 relativo ai contributi per i settori ricreativo e di intrattenimento.

a) Beneficiari:

La novità è dedicata agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.  Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno già beneficiato e non rinunciato il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020.

b) Importo:

i) Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo è determinato a titolo di quota di quello già erogato. Inoltre, qualora i richiedenti non abbiano i requisiti di fatturato e abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019 l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ii) Per i soggetti che non hanno presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 lo stesso è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In particolare, la percentuale da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020;

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato 1 del decreto in esame. In ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

c) Modalità:

i) Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 lo stesso è corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

ii) Per i soggetti che non hanno presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020 questi è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza da trasmettersi mediante la procedura telematica appositamente stabilita e il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

 d) Eccezioni:

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al punto a), ai soggetti che hanno subito le limitazioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

e) Esclusioni:

  • soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020;
  • soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto.

f) Risorse finanziarie stanziate:

Il limite di spesa per questa misura è pari a 52.458 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 3, Titolato “Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

La dotazione del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche è di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse sono destinate all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle categorie in esame che, per effetto dei provvedimenti di sospensione, hanno cessato o ridotto l’attività. L’organo competente a decidere i criteri di ripartizione è il Dipartimento per lo Sport.

Art. 5, Titolato “Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

Sono aumentate le dotazioni finanziarie per i fondi di seguito riportati:

a) il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89, D.L. n. 18/2020) è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020;

b) il fondo per il settore turistico (art. 182 del D.L. n. 34/2020) è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020;

c) il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020) è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 12 (commi 1-8, 12-13), Titolato “Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

Il Decreto “Ristori” ha prorogato di sei settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

a) Beneficiari:

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020. L’ulteriore periodo di sei settimane, inoltre, è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che ha disposto la chiusura o limitazioni relativamente alle loro attività.

b) Durata:

La durata del trattamento di integrazione salariale in esame è pari ad un massimo di sei settimane da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. La disposizione precisa che, eventuali periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono da imputarsi nelle predette sei settimane.

c) Contributo addizionale:

I datori di lavoro che presentano domanda per i periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 sono tenuti a versare, in linea di continuità con quanto disposto dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non presentate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto: i) dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; ii) dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019; iii) dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che ha disposto la chiusura o limitazione di alcune attività economiche e produttive.

d) Domanda:

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione, accompagnate da autocertificazione circa la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato, devono essere presentate all’INPS.  Quest’ultimo provvederà ad autorizzare i trattamenti ed individuerà l’aliquota del contributo addizionale sulla base della documentazione ricevuta e, in mancanza di autocertificazione, applicherà automaticamente l’aliquota del 18% di cui sopra. Inoltre, le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge.

e) Risorse finanziarie stanziate:

Il limite massimo di spesa per le integrazioni salariali in esame è pari a 1.643,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.

Art. 12 (commi 9-11), Titolato “Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga”

La nuova formulazione, per quanto concerne l’ambito di applicazione del divieto di licenziamento, ha eliminato il riferimento ai soli datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 18 settimane di cassa COVID-19 di cui al Decreto Agosto (art. 1) e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al Decreto Agosto (art. 3). Pertanto, in base alla nuova normativa emergenziale è stato prorogato il blocco generalizzato dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021.

Art. 12 (commi 14-16), Titolato “Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi di cui sopra, possono rinunciarvi per la parte non ancora goduta e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 12 del decreto in esame. La misura resta esclusa per il settore agricolo ed il costo è stimato in 61,4 milioni di euro per l’anno 2021 ed in 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Art. 13, Titolato “Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

La disposizione prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tali pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

a) Beneficiari:

I datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO allegati al decreto legge.

b) Risorse finanziarie stanziate

Il costo della misura in esame è pari a 504 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

L’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all’art. 9 del Decreto Agosto (n. 104/2020) pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum. È opportuno evidenziare che, l’indennità non concorre alla formazione del reddito e, decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame si decade dalla possibilità di richiederla.

a) Beneficiari:

In particolare, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1000 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione, impiegati presso imprese del settore turismo e degli stabilimenti terminali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame.

I lavoratori, inoltre: i) devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; ii) non essere titolari di pensione; iii) non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente; iv) non essere precettori della NASpI.

  • ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Le categorie professionali sono:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, purchè abbiano cessato involontariamente il rapporto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame e possano vantare di 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, con i requisiti di cui alla precedente lettera a);

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) venditori a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva nonché iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del decreto in esame e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
  • a) essere titolari, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari a trenta giornate di lavoro;
  • b) essere titolari, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari a trenta giornate di lavoro.
  • c) non essere titolari di pensione e rapporto di lavoro dipendente.
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché aventi un reddito non superiore a 5.000 euro e non titolari di pensione.
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

b) Esclusioni:

Alla data di presentazione della domanda non si dovrà essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione.

c) Domanda:

La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020.

d) Risorse finanziarie stanziate:

Il costo della misura in esame è pari a 559,1 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 17, Titolato “Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

a) Beneficiari:

Per il mese di novembre 2020, è erogata da Sport e Salute S.p.A., (ex Coni servizi S.p.A.) un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il: i) CONI; ii) CIP; iii) Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate; iv) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CPI; v) le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto Legge precisa che la suddetta indennità non concorre alla formazione del reddito.

b) Esclusioni:

Non è riconosciuta ai precettori di altro reddito, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle seguenti prestazioni:

i) integrazioni salariali (art. 19-22, D.L. n. 34/2020);

ii) indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 34/2020);

iii) indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 34/2020);

iv) indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 34/2020);

v) indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 34/2020);

vi) indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 34/2020);

vii) reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, D.L. n. 34/2020).

Inoltre, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità, si considerano redditi da lavoro che fanno venir meno il diritto a percepire l’indennità de qua.

c) Domande:

Le domande, unitamente all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 a Sport e Salute S.p.A, fatta eccezione per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’art. 96 del D.L. n. 18/2020, all’art. 98 del D.L. n. 34/2020 e all’art. 12 del D.L. n. 104/2020, per i quali, se sussistono i requisiti, l’indennità sarà erogata senza ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

d) Risorse finanziarie stanziate:

Per il sostegno delle misure le risorse della società Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 124 milioni di euro per l’anno 2020.