La Corte di Cassazione allarga il perimetro di applicazione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare

Si segnala la pubblicazione su Guida al Diritto de “Il Sole 24Ore” n. 20/2022 dell’articolo, a cura degli Avv.ti Rosario Salonia e Cristina Petrucci, di commento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12745/2022 che, con altre decisioni analoghe pubblicate a distanza di pochi giorni, segna un nuovo orientamento in tema di licenziamento disciplinare, attraendo nel perimetro della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4 L. 300/1970 e s.m.i. anche le ipotesi in cui la sanzione conservativa sia espressa attraverso clausole generali. E’ opportuno, altresì, segnalare che tale “rivalorizzazione” della tutela reintegratoria è stata, da ultimo, confermata anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 125 del 19 maggio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 18, settimo comma, secondo periodo della stessa L. 300/1970 e s.m.i. limitatamente alla parola “manifesta”, riferita alla insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini dell’applicazione della suddetta tutela reintegratoria (peraltro, oggi non più facoltativa in seguito all’intervento correttivo della stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 59/2021).
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