DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (DECRETO “CURA ITALIA”) MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

Facendo seguito alla pubblicazione delle precedenti linee guida in materia giuslavoristica, vista la produzione legislativa e, in particolare, amministrativa nelle more intervenuta, si ritiene opportuno pubblicare il presente aggiornamento, che tiene conto delle Circolari INPS nn. 44, 45, 47 e 49/2020.
Si riportano, altresì, le previsioni di cui alla Convenzione del 30 marzo 2020 tra ABI e parti sociali, alla presenza del Ministero del Lavoro, in materia di anticipazione da parte delle Banche dei trattamenti di integrazione salariale.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19 (ART. 19)

1) Requisiti per presentare la domanda:
a)la domanda può essere presentata dai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid – 19 per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020;
b)deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività; il termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione (Circ. INPS 47/2020);
c)i lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, ma non è richiesta la consueta anzianità di effettivo lavoro di novanta giorni; nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (Circ. INPS n. 47/2020);
d)non è richiesta la presenza delle consuete causali (“situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali” o “situazioni temporanee di mercato”); l’azienda quindi non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari (Circ. INPS n. 47/2020);
e)l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (Il trattamento su istanza del Datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS);
f)l’azienda ha la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, quella di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa (Circ. INPS 47/2020);
g)l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario; pertanto non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale (Circ. INPS 47/2020).

2) Beneficiari (Circ. INPS 47/2020):
– CIGO:
a)imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b)cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c)imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d)cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e)imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f)imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g)imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h)imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i)imprese addette all’armamento ferroviario;
j)imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
k)imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
l)imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
m)imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
– Assegno ordinario: datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione di CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

3) Durata:
a)per un periodo massimo di nove settimane;
b)i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui sopra non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata complessiva normalmente previsti e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Pertanto possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto tali limiti (Circ. INPS 47/2020).

4) Esenzioni:
a)i datori di lavoro sono dispensati dalla preventiva informazione e consultazione sindacale nelle modalità di cui agli artt. 14, 15, c.2 e 30, c. 2, d. lgs. n. 148/2015 nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto, ma l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti (anche in via telematica) entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva inoltrata alle RSA/RSU ed alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e/o presenti in azienda, contenete l’informativa delle ragioni per le quali si intendere fare ricorso alla CIGO o al FIS per la causale “emergenza COVID-19”. All’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti (Circ. INPS 47/2020).
b)all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale pari a dieci volte il contributo ordinario versato;
c)ai suddetti periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applicano le disposizioni relative alla contribuzione addizionale ed all’aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale;
d)il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (Circ. INPS 47/2020).

5) Limite di spesa:
a)le suddette prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 20)

1) Destinatari e beneficiari:
a)le aziende che alla data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo precedente;
b)la concessione può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro;
c)si è in attesa di apposito Messaggio dell’INPS, integrativo di quello n. 1118 del 12 marzo 2020, per procedere in tal senso, attesa la diversa formulazione contenuta nell’art. 20 rispetto a quella contenuta nell’art. 14 del D.L. 9/2020.

2) Durata:
a)per un periodo non superiore a nove settimane;
b)il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 19 non è conteggiato ai fini dei limiti di durata complessiva normalmente previsti.

3) Caratteristiche ed esenzioni:
a)la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso;
b)la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata
c)non trovano applicazione le disposizioni relative alla contribuzione addizionale;
d)non si applicano i termini procedimentali di cui agli artt. 24 e 25 del d. lgs. 148/2015.

4) Modalità di presentazione della domanda (Circ. INPS 47/2020):
– L’azienda deve presentare al Ministero del Lavoro apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.
– L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it) o di posta elettronica certificata (dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it) della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro.
– La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso, indicandone la data di decorrenza, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
– La Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvederà a caricare nella procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS.
– Le Strutture territoriali dovranno chiedere l’annullamento parziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario alla casella SistemaUnico.PSR@inps.it, allegando il file excel di cui all’Allegato n. 2 della circolare INPS n. 47/2020, con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate.
– Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione.
– Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

5) Limite di spesa:
a)le suddette prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO (ART. 21)

1) Destinatari e beneficiari:
a)datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che al 23 febbraio 2020 abbiano in corso un assegno di solidarietà;
b)la concessione può riguardare anche i lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

2) Durata:
– periodo massimo di nove settimane (entro il 31 agosto 2020).

3) Caratteristiche ed esenzioni:
a)la concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso;
b)i periodi di coesistenza dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario non si computano ai fini dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla normativa vigente in materia di CIGO, CIGS e di assegno di solidarietà;
c)ai periodi di assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori.

4) Limite di spesa:
a)le suddette prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020 (Circ. INPS 47/2020).

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22)

1) Destinatari:
a)datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, della pesca e il terzo settore, ai quali non si applichino le tutele previste dalle disposizioni vigenti in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
b)NON si applica ai datori di lavoro domestico;
c)secondo gli accordi assunti a livello territoriale, possono beneficiare della CIGD anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili (Circ. INPS 47/2020).

2) Decorrenza:
– dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza a tale data.

3) Durata:
– durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

4) Modalità di concessione ed erogazione del trattamento:
a)può essere riconosciuto da Regioni e Province autonome previo accordo (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro;
b)l’accordo si considera esperito con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’art. 19, comma 1 (Circ. INPS 47/2020);
c)l’accordo non è richiesto per le imprese che occupino fino a 5 dipendenti;
d)la procedura di consultazione sindacale non risulta vincolata al rispetto di un periodo minimo di consultazione e confronto;
e)i datori di lavoro presentano le domande alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione;
f)il trattamento è concesso con decreto delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere all’INPS con modalità telematiche entro 48 ore dall’adozione;
g)l’INPS monitora il rispetto del limite di spesa e fornisce i relativi risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e Province autonome interessate. Qualora dal presente monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere ulteriori provvedimenti concessori;
h)la ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate viene disciplinata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
i)le Regioni e le Province autonome inviano il decreto di concessione e la lista dei beneficiari all’INPS, che eroga i trattamenti;
j)i trattamenti destinati alle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono trasferiti ai rispettivi fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell’Alto Adige;
k)il trattamento è erogato esclusivamente con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS: il datore è, pertanto, tenuto ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo; in difetto, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore (Circ. INPS 47/2020);
l)ai lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
m)per i lavoratori del settore agricolo il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
n)restano ferme le disposizioni in tema di cassa integrazione di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 previste per le ex zone “rossa” e “gialla”: le Regioni interessate (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) possono autorizzare trattamenti di CIGD con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore a 13 settimane (Circ. INPS 47/2020);
o)possono beneficiare della CIGD anche i lavoratori intermittenti, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti (Circ. INPS 47/2020);
p)l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (Circ. INPS 47/2020).

Esenzioni (Circ. INPS 47/2020):
a)non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
b)non è dovuto il contributo addizionale;
c)in caso di proroghe, non si applica la riduzione in percentuale della misura del trattamento.

Limite di spesa (Circ. INPS 47/2020):
a)le suddette prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020;
b)con un primo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è stato assegnato e ripartito l’importo di 1.293,2 milioni di Euro.

Disciplina per le aziende plurilocalizzate (Circ. INPS 47/2020):
a)nel caso di datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province Autonome (c.d. “plurilocalizzate”), la CIGD viene concessa con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
b)il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali effettua l’istruttoria entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda e, qualora accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS;
c)a seguito dell’emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione;
d)l’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC;
e)i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga;
f)i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, devono effettuare la domanda presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

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ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLE BANCHE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO E IN DEROGA (Convenzione del 30 marzo 2020)

1) Misura dell’anticipazione:
– l’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore);
– l’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, che avrà effetto solutorio del debito maturato, e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

2) Destinatari:
– L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
– l’anticipazione è estesa anche all’assegno ordinario erogato dal FIS di cui sia richiesto il pagamento diretto.

3) Modalità operative:
– Al fine di fruire dell’anticipazione i lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che applicano la convenzione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato alla stessa, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata che favorirà il ricorso a modalità telematiche.

4) Termine dell’anticipazione:
– l’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.
– Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale.
– In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
– Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.
– Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.

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CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19 (ART. 23)

A decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dell’emergenza COVID-19 sono previste le seguenti misure:

1) Genitori lavoratori dipendenti del settore privato:
a) per i figli di età non superiore ai dodici anni:
– hanno diritto a fruire di un congedo speciale per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione;
– per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni;
– tale periodo è coperto da contribuzione figurativa;
– gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33, d. lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il suddetto periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo speciale di cui al presente articolo;
b) per figli età compresa tra i dodici e i sedici anni:
– hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
– hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

2) Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e autonomi:
– hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai dodici anni di un congedo speciale, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

3) Genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS:
– hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai dodici anni di un congedo speciale, per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto.

Il limite di età di dodici anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata.

La fruizione del congedo speciale è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è riconosciuta anche nel caso di genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla normativa sul congedo parentale (Circ. INPS 45/2020).

4) Bonus baby-sitting:
– in alternativa al congedo di cui sopra ed alla relativa indennità, i lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro (erogato mediante il libretto famiglia);
– il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali;
– nell’ipotesi di più soggetti minori all’interno del medesimo nucleo familiare, è possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori, nel rispetto del limite complessivo, e pertanto con indicazione di un importo parziale per ciascuno (Circ. INPS 44/2020);
– in caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio può essere riconosciuto in favore del soggetto che convive con il minore (Circ. INPS 44/2020).

5) Come accedere all’indennità legata al congedo o al bonus (Circ. INPS 45/2020):

1) Congedo
a) Settore privato:
– genitori con figli fino ai dodici anni di età: la domanda di congedo va presentata al datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la normale procedura per la domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Se sono già stati raggiunti i limiti individuali e di coppia per il congedo parentale, i genitori possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19;
– genitori con figli di età compresa tra dodici e sedici anni: la domanda per il congedo va presentata soltanto al datore di lavoro;
– i lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano fruendo del relativo beneficio non devono presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, ma possono proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni saranno considerati d’ufficio dall’INPS come congedo COVID-19;
b) Lavoratori iscritti alla Gestione Separata e autonomi:
– la domanda per il congedo va presentata all’INPS, utilizzando la normale procedura prevista per il congedo parentale. Apposita istanza deve essere inoltrata nel caso di raggiungimento dei limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale.
2) Bonus: la domanda deve essere presentata all’INPS

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (ART. 24)
a)incremento di complessive dodici giornate di permesso mensile retribuito coperto dacontribuzione figurativa ex l. 104/1992 usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, utilizzabili anche frazionati ad ore, e ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista (Circ. INPS 45/2020);
b)in caso di assistenza a più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi (Circ. INPS 45/2020);
c)i permessi aggiuntivi spettano anche al lavoratore che sia egli stesso disabile (Circ. INPS 45/2020);
d)al personale sanitario il beneficio è concesso compatibilmente con le esigenze organizzative.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 (ART. 25)

1) Genitori dipendenti del settore pubblico:
a)a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire del congedo parentale speciale e della relativa indennità di cui all’articolo 23;
b)il congedo (e l’indennità) non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici;
c)l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

2) Bonus baby-sitting:
– per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica il bonus baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro;
– nell’ipotesi di più soggetti minori all’interno del medesimo nucleo familiare, è possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori, nel rispetto del limite complessivo, e pertanto con indicazione di un importo parziale per ciascuno (Circ. INPS 44/2020);
– in caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio può essere riconosciuto in favore del soggetto che convive con il minore (Circ. INPS 44/2020).

3) Come accedere all’indennità legata al congedo o al bonus:
– Congedo: domanda alla Amministrazione Pubblica di competenza (Circ. INPS 45/2020);
– Bonus: domanda telematica all’INPS.

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)

a)Il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per i dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non si computa ai fini del periodo di comporto;
b)fino al 30 aprile 2020 per i dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (ex art. 3, comma 3, l. 104/1992) e per i lavoratori in condizione di rischio, accertata dagli organi medico legali, derivante da immunodepressione/esiti di patologie oncologiche/svolgimento di terapie salvavita (ex art. 3, comma 1, l. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero;
c)il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare;
d)per il periodo antecedente all’entrata in vigore della presente disposizione, sono validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del predetto provvedimento;
e)gli oneri a carico del datore, che presenti domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi al trattamento di malattia sono posti a carico dello Stato nel limite di 130 milioni per l’anno 2020;
f)per il lavoratore in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante con modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ART. 27)

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre a formare reddito, erogata dall’INPS, a:
a)liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 ed iscritti alla gestione separata INPS;
b)titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS alla data del 23 febbraio 2020 che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Con Circ. 49/2020, l’INPS ha precisato che per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO (ART. 28)

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre a formare reddito, erogata dall’INPS, a:
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ma sono compresi anche i soggetti iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco – Circ. INPS 49/2020).
Con Circ. 49/2020, l’INPS ha precisato che per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI (ART. 29)

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre a formare reddito, erogata dall’INPS, a:
– lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, al 17 marzo 2020.
Con Circ. 49/2020, l’INPS ha individuato i codici ATECO delle attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali ed ha precisato che per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO (ART. 30)

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre a formare reddito, erogata dall’INPS, a:
– operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Con Circ. 49/2020, l’INPS ha precisato che per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

INCUMULABILITÀ TRA INDENNITÀ (ART. 31)

a)le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili;
b)dette indennità non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza;
c)sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali, con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionali e con premi e compensi per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con prestazione di lavoro occasionale (Circ. INPS 49/2020);
d)sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e degli enti di previdenza, nonché con la c.d. Ape sociale e con l’assegno ordinario di invalidità (Circ. INPS 49/2020);
e)l’indennità ex art. 27 (liberi professionisti e co.co.co.) è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL (Circ. INPS 49/2020);
f)le indennità ex art. 29 (lavoratori stagionali settori turismo e stabilimenti termali) e art. 38 (lavoratori dello spettacolo) sono compatibili e cumulabili con l’indennità NASPI (Circ. INPS 49/2020);

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL’ANNO 2020 (ART. 32)
– Il termine è prorogato dal 31 marzo al 1° giugno 2020 per le domande in competenza 2019.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL (ART. 33)

a)I termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per i rapporti cessati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono ampliati da 68 a 128 giorni;
b)per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla cessazione medesima;
c)il termine per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, D. Lgs. n. 22 del 2015, passa da 30 a 90 giorni dall’inizio dell’attività;
d)i termini per i lavoratori percettori di NASpI o di DIS-COLL per effettuare la comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, o di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale per il titolare di due o più rapporti, o di inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, sono aumentati di 60 giorni;
e)le domande di NASpI, DIS-COLL e di incentivo all’autoimprenditorialità respinte perché presentate oltre i termini ordinariamente previsti devono essere riesaminate d’ufficio (Circ. INPS 49/2020);
f)e prestazioni di NASpI e DIS-COLL poste in decadenza per mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa sia stata intrapresa a far data dal 1° gennaio 2020 (Circ. INPS 49/2020).

PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (ART. 34)
– il decorso dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS e INAIL è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI (ART. 37)

a)Sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020;
b)non rimborsabilità dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati;
c)sospensione dei termini di prescrizione relativi ai contributi di previdenza e assistenza obbligatoria dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 38)

Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre a formare reddito, erogata dall’INPS, ai lavoratori che soddisfino le seguenti condizioni:
a)iscrizione al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;
b)versamento nell’anno 2019 al Fondo di almeno 30 contributi giornalieri;
c)reddito non superiore a 50.000 euro;
d)non titolarità di pensione;
e)non titolarità di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Con Circ. 49/2020, l’INPS ha precisato che per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORO AGILE (ART. 39)

a)diritto dei lavoratori disabili o che abbiano un familiare disabile nel nucleo familiare a svolgere lavoro agile, salvo che ciò sia incompatibile con la tipologia di prestazione, fino al 30 aprile 2020;
b)priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento di lavoro agile per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ (ART. 40)

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi sino al 17 maggio 2020:
a)gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti;
b)le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (d. lgs. 22/2015) e per i beneficiari di integrazioni salariali (artt. 8 e 24-bis D. Lgs. 148/2015);
c)gli adempimenti relativi agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie (art. 7 legge 69/1999);
d)le procedure di avviamento a selezione in materia di collocamento ordinario (art. 16 legge 56/1987)
e)i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’Impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

DISPOSIZIONI INAIL (ART. 42)

a)sospensione dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni erogate dall’INAIL;
b)nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro sono previsti la redazione da parte del medico del certificato di infortunio e l’invio telematico all’INAIL. Erogazione delle prestazioni INAIL anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
c)i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI (ART. 43)

– entro il 30 aprile 2020 l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale;
– l’INAIL potrà bandire concorsi per l’assunzione di personale medico ed infermieristico al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria.

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 (ART. 44)

– Istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46)

Sino al 16 maggio 2020:
a)è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24, l. 23 luglio 1991, n. 223;
b)sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020;
c)il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARE: ASSENZA GENITORI CONVIVENTI CON DISABILE (ART. 47)

– Fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi con una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso, purché sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività degli appositi centri.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI) (ART. 60)

Proroga dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 61)

Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (già prevista dall’art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9) è estesa anche ai seguenti settori:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, c. 1, d. lgs. 3 luglio 2017, n.117.
– sospensione per i predetti soggetti e per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dei termini per i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;

– i versamenti sospesi ai sensi della presente disposizione, nonché i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi assistenziali, previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

– la sospensione dei predetti versamenti si applica sino al 31 maggio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive; il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)

a)sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato. Gli adempimenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
b)resta fermo quanto previsto dal D.L. 9/2020 in merito ai termini per la dichiarazione dei redditi precompilata;
c)sospensione dei versamenti in autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973), alle trattenute per addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020;
d)sospensione dei versamenti IVA, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, senza limiti di compensi o ricavi percepiti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
e)restano ferme le disposizioni ex art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni della ex zona “rossa”;
f)i versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
g)non assoggettabilità alle ritenute d’acconto ex artt. 25 e 25-bis DPR 600/1973 dei ricavi o compensi percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 17 marzo 2020 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine, i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano le ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)

Premio di 100 euro per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro, per i dipendenti aventi reddito non superiore a 40.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

– Riconoscimento in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, di un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro.

CANONI DI LOCAZIONE: CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)

– Riconoscimento in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
– Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione attraverso il Modello F24.
– Il credito d’imposta non è applicabile alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (es. supermercati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, ecc.).

MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO (ART. 79)

1) Misure a compensazione dei danni subiti:
a)ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale;
b)alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che, alla data di emanazione del presente decreto, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell’attività. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e le modalità di applicazione della stessa sono stabilite con apposito decreto.

2) Alitalia:

a)in considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. (entrambe in amministrazione straordinaria) dall’epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta;
b)ai fini della costituzione della suddetta società, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società.
c)il Commissario Straordinario delle società di cui al punto a) è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell’espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all’aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l’attuazione della presente norma;
d)il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta;
e)ai fini dell’eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al punto a), trova applicazione unicamente l’articolo 5, c. 2-ter, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347.

3) Limite di spesa:
– per l’attuazione delle suddette disposizioni è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LAVORO AGILE, ESENZIONE DAL SERVIZIO E PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 87)

1) Lavoro agile:
a)fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, d. lgs. 165/2001: la presenza del personale sul posto di lavoro è limitata ad assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili;
b)la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione;
c)ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

2) Esenzione dal servizio:
a)esperite le possibilità di cui al punto precedente, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dal servizio;
b)il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’eventuale indennità sostitutiva di mensa.

3) Procedure concorsuali:
a)lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.