CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 8 DELL’8 APRILE 2020

Con Circolare n. 8 pubblicata l’8 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e dalla conseguente sospensione delle attività.

Di seguito ne vengono esposti gli aspetti salienti e peculiari rispetto alle disposizioni legislative ed amministrative già emanate.

Trattamento di integrazione salariale ordinario (art. 13 D.L. n. 9/2020 e art. 19 D.L. n. 18/2020)

La Circolare ribadisce la concessione del trattamento di CIGO e di assegno ordinario (FIS) per un periodo massimo di 13 settimane per le ex “zone rosse” (art. 13 del D.L. 9/2020) e di 9 settimane per il territorio nazionale (art. 19 del D.L. 18/2020), utilizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

I datori di lavoro sono dispensati:

  • dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 148/2015, mentre è necessario il ricorso al modulo previsto dal comma 4;
  • dal rispetto del termine dei 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
  • dal rispetto del termine previsto dall’art. 30, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie).

Il periodo di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19” e con causale “COVID 19 Nazionale” è considerato neutro rispetto ai termini di durata massima del trattamento ed è utilizzabile anche dai datori che abbiano già usufruito delle 52 settimane nel biennio mobile. In relazione ad esso non opera il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (art. 12, c. 5, D. Lgs. 148/2015).

La domanda, da presentare all’INPS secondo le modalità indicate nelle Circolari INPS n. 38 e 47/2020, può riguardare tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020 – differentemente rispetto alle previsioni dei decreti legge n. 9 e n. 18/2020, laddove la data di riferimento è il 23 febbraio 2020. Tale previsione anticipa, per tutta evidenza, il contenuto del relativo emendamento all’esame del Senato e dell’analoga indicazione contenuta nell’art. 41 del DL Credito in fase di pubblicazione.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020)

Per le aziende che abbiano in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44, c. 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, viene confermato il trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19 – sospensione CIGS”, per un periodo non superiore a 3 mesi per le aziende con unità produttive e/o operative site nei comuni individuati nella ex “zona rossa” (art. 14 D.L. 9/2020) e non superiore a 9 settimane per le aziende site sul territorio nazionale (art. 20 D.L. 18/2020).

La domanda deve essere presentata all’INPS, secondo le indicazioni fornite con le Circolari INPS n. 38 e n. 47/2020.

La concessione del trattamento è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

A tal fine, deve essere inoltrata apposita richiesta di interruzione del trattamento di CIGS in corso, con l’indicazione sia della data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia della data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria, tramite:

  • il canale di comunicazione attivo sulla piattaforma di CIGS-on-line, oppure
  • all’indirizzo della Div. IV dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it oppure
  • all’indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it;
  • per quanto attiene ai trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa (art. 44, c. 11-bis, Lgs. n. 148/2015), all’indirizzo PEC della Div. III dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.

Con un unico decreto direttoriale, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione dispone sia la sospensione del trattamento CIGS sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS.

Viene precisato che saranno presi in considerazione i trattamenti già autorizzati e i trattamenti in corso di istruttoria le cui sospensioni dall’orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dal 23 febbraio 2020 e fino al 28 marzo 2020, data di pubblicazione della Circolare n. 47 dell’INPS.

Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità, a tal fine è richiesto al datore di lavoro di indicare nell’istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS, le settimane di CIGO richieste con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, nonché la data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS.

Cassa integrazione in deroga (art. 22 D.L. n. 18/2020)

La Circolare precisa che al trattamento di cassa integrazione in deroga possono accedere anche i datori di lavoro che, avendo accesso esclusivamente alla CIGS, non possono accedere alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale”.

I datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria possono, comunque, continuare a ricorrere alle causali previste dalla legislazione vigente per la CIGS ex d.lgs. n. 148/2015, come nel caso delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della CIGD non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore.

Le domande di CIGD, da presentarsi alle Regioni/Province Autonome oppure, nel caso di aziende c.d. “plurilocalizzate”, al Ministero del Lavoro, devono essere corredate dall’accordo sindacale (ad esclusione dei datori che occupano fino a cinque dipendenti) e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

In quest’ultimo elenco è necessario indicare:

  • la quantificazione totale delle ore di sospensione, suddivise a seconda della tipologia di orario prescelto (ad es. full-time, part-time) con il relativo importo;
  • i dati aziendali (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale);
  • i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
  • la causale di intervento per l’accesso al trattamento;
  • il nominativo del referente della domanda con un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.

L’istanza, unitamente alla predetta documentazione, deve essere inoltrata in unicamente in modalità telematica con la causale “COVID – 19 Deroga” tramite la piattaforma CIGSonline, che prevede due tipi di invio, cartaceo e/o digitale: nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Eventuali istanze già inviate con modalità diverse dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.

Si evidenzia che a Circolare ministeriale enuncia la possibilità di riconoscere la CIGD anche in favore di lavoratori che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

Per leggere il testo integrale della circolare cliccare QUI.