ANCORA UNA PRONUNCIA SULL’ANNOSA QUESTIONE INERENTE L’INCLUSIONE O MENO DEI DIRIGENTI NEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Con ordinanza del 17 luglio 2021, il Tribunale di Milano ha affermato che i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati a sei dirigenti dalla stessa società, nello stesso periodo e sulla base di identici motivi di recesso (nella specie, soppressione della posizione ricoperta), rientrano nell’alveo del licenziamento collettivo, ma giunge a conclusioni opposte a quelle contenute nell’ordinanza emessa sempre del Tribunale di Milano in data 2 luglio 2021, appena due settimane prima, su un caso analogo (si veda la news del 13 luglio 2021 in cui sono richiamate, altresì, le altre decisioni relative all’applicabilità o meno del “blocco” dei licenziamenti ai dirigenti).
In particolare, mentre l’ordinanza del 2 luglio 2021 fa rientrare nel blocco dei licenziamenti collettivi imposti dalla normativa emergenziale anche i dirigenti, essendo la relativa procedura pacificamente estesa anche a tale categoria di lavoratori per espresso disposto legislativo (art. 24, primo comma L. 223/1991) e facendone scaturire, quindi, la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1324 c.c., l’ordinanza del 17 luglio, al contrario, esclude che il divieto dei licenziamenti collettivi previsti dalla normativa emergenziale si applichi anche ai dirigenti, superando il dato letterale con argomentazioni di carattere logico-sistematico.
Secondo il Giudice milanese, infatti, è vero che il legislatore emergenziale rinvia espressamente alla legge 223/1991, applicabile anche ai dirigenti, ma occorre guardare in realtà alla “ratio” sottesa al blocco dei licenziamenti, che, come noto, è quella di garantire, durante la situazione pandemica che ha comportato una generalizzata crisi economica, ai lavoratori, la prosecuzione del lavoro e, al datore di lavoro, i mezzi di sostegno, come gli ammortizzatori sociali, ai quali però non possono accedere i dirigenti. Ne consegue che il datore di lavoro sarebbe costretto a conservare il rapporto con un dipendente nonostante la situazione di esubero della sua posizione con costi superiori a quelli relativi ad altre categorie di lavoratori.
In sostanza, secondo il condivisibile ragionamento del Tribunale di Milano, il divieto di licenziamento va di pari passo con la possibilità, per il datore di lavoro, di fare ricorso agli ammortizzatori sociali, sia nel caso di ricorso al licenziamento individuale, sia nel caso di ricorso al licenziamento collettivo. Se tale misura di sostegno non è ammessa per determinate categorie di lavoratori (come appunto i dirigenti), non può ragionevolmente pretendersi che il datore di lavoro debba sopportare o meno il sacrificio a seconda del tipo di licenziamento adottato.
A supporto di tale ragionamento, soccorre altresì, il disposto normativo di cui all’art. 46, comma 1 bis, introdotto dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ai sensi del quale “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
Infatti, afferma il Giudice, “sebbene le due tipologie (ndr di recesso) siano profondamente diverse, non è la differenza tra i licenziamenti che giustifica un diverso ambito soggettivo del divieto. In sostanza, il divieto non pare giustificato dal fatto di accedere al licenziamento collettivo o individuale, ma dalla possibilità, per il datore di lavoro che, nonostante la situazione economica deve assicurare la continuità occupazionale dei suoi lavoratori, di accedere agli ammortizzatori sociali. Laddove tale possibilità non vi sia perché per quella determinata categoria di lavoratori ciò non è previsto, il divieto deve ritenersi inapplicabile quale che sia il licenziamento al quale il datore di lavoro deve accedere”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale di Milano, ha comunque concluso dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al dirigente in quanto non rispettoso della procedura di cui alla L. n. 223/1991, applicando le massime conseguenze sanzionatorie previste a carico del datore di lavoro dall’art. 24, comma 1 quinquies della stessa L. n. 223/1991 e pari al pagamento di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Cristina Petrucci

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