Violazione dei criteri di selezione e danni derivanti dalla perdita di “chance”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4014 del 1° marzo 2016, ha affermato che, ove il datore di lavoro violi la procedura selettiva, ai fini del riconoscimento e l’attribuzione di una qualifica superiore, spetta al dipendente l’onere di provare il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il danno asserito da perdita di “chance”, ossia la concreta probabilità di ottenere la promozione, impedita proprio dalla condotta illecita del datore di lavoro.

Nel caso di specie, è stata riconosciuto il danno per la perdita di chance, al lavoratore che aveva provato una elevata probabilità, pari al novanta per cento, di essere promosso a funzionario di terzo livello, ove la procedura fosse stata espletata in modo corretto. La quantificazione del risarcimento del danno è stata calcolata, sia in base alle differenze non percepite a titolo di retribuzione a causa della mancata promozione, c.d. danno retributivo, sia a titolo di pensione per la minor contribuzione previdenziale versata, c.d. danno pensionistico.