Vietati i controlli a distanza sui lavoratori se disposti da soggetti diversi dal datore di lavoro

Con sentenza n. 15644 del 23 novembre 2022, il TAR del Lazio ha affermato che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”), non possono far capo a soggetti diversi dal datore di lavoro.

Il caso di specie fa riferimento alla richiesta di una società di trasporto per conto terzi, la quale, ha dovuto installare, sui propri automezzi, impianti di videoregistrazione le cui immagini restavano però nella disponibilità dell’appaltante. 

Sulla base di tale vicenda, il TAR del Lazio ha precisato che, con tale sistema, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti farebbero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro e dovrebbero quindi disattendere le finalità per le quali l’installazione di tali impianti può essere autorizzata. 

Più precisamente, nell’ipotesi sopra evidenziata, il controllo effettuato sarebbe da considerarsi vietato, poiché diretto ad accertare, con modalità non consentite, eventuali inadempimenti del lavoratore nell’esecuzione della propria prestazione.