Trasferimento di ramo d’azienda e requisiti per la valutazione dell’autonomia funzionale del ramo ceduto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17366 del 26 agosto 2016, ha ribadito, sulla scorta di un consolidato orientamento, che per autonomia del ramo d’azienda deve essere intesa la capacità dello stesso – già al momento dello scorporo dal complesso cedente – di provvedere ad uno scopo produttivo attraverso i propri mezzi funzionali ed organizzativi, quindi di svolgere, autonomamente e senza integrazioni rilevanti del cessionario, il servizio o la funzione a cui era già destinato nell’ambito dell’impresa cedente: il requisito della preesistenza del ramo e dell’autonomia funzionale si integrano quindi reciprocamente. I Giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, ribadito che si può configurare una cessione di un ramo d’azienda “dematerializzato” costituito da un gruppo di lavoratori dotato di un particolare know how e, quindi, un comune bagaglio di competenze e capacità tecniche, idoneo a fornire lo stesso servizio.

Nel caso di specie, non è stata ritenuto soddisfatto il requisito dell’autonomia del ramo d’azienda ceduto, in quanto, da una parte, nonostante il ramo svolgesse servizi di assistenza alla clientela e gestione del credito, non erano stati trasferiti i relativi programmi e sistemi informatici, che risultavano fondamentali per la prova dell’autonomia e dell’autosufficienza e, dall’altra, i lavoratori trasferiti non possedevano un particolare “know how” o un’elevata professionalità, avente rilievo determinante nello svolgimento del servizio ceduto.