TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA E AUTONOMIA FUNZIONALE DEL RAMO CEDUTO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017, ha ribadito che l’autonomia funzionale del ramo d’azienda, pur potendo non coincidere con la materialità dello stesso, deve essere obiettivamente apprezzabile, al fine di verificare la conservazione della propria identità, come richiesto dall’art. 1 l. b) Dir. 23/2001.

Nel caso di specie, non è stato ritenuto soddisfatto il requisito dell’autonomia e autosufficienza del ramo d’azienda ceduto, dal momento che l’attività economica ceduta non era svolta in autonomia ma aveva necessarie e continue interazioni con l’impresa cedente, in quanto i programmi informatici necessari per lo svolgimento dell’attività  stessa erano rimasti in proprietà esclusiva della cedente