Sussistenza dell’infortunio “in itinere” con la bicicletta

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016, è intervenuta in merito al riconoscimento dell’infortunio “in itinere” occorso ad un lavoratore che si era recato in bicicletta dal luogo di lavoro alla sua abitazione, percorrendo una distanza di soli cinquecento metri.

I Giudici di legittimità hanno precisato  che l’uso della bicicletta deve ritenersi sempre assicurato esattamente come l’andare a piedi o con i mezzi pubblici, così come previsto dalle integrazioni apportate dai commi 4 e 5 dell’art. 5 della Legge 221/2015 (recante disposizioni in materia ambientale per le misure di “green economy” e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

In particolare, la Suprema Corte, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, secondo cui, ai fini dell’indennizzo il lavoratore doveva provare la contingente necessità di dover ricorrere ad un mezzo privato per una così breve distanza che poteva essere percorsa a piedi ed ha accolto la richiesta di indennizzo avanzata dal lavoratore, chiarendo, che la distanza tra casa a luogo di lavoro non è l’unico criterio da tenere in considerazione al fine del riconoscimento dell’infortunio in itinere, essendo necessario valutare, nel caso concreto, le esigenze familiari, la presenza di mezzi pubblici e la loro organizzazione, nonché la conformazione dei luoghi e la tipologia di percorso effettuato.