Sussiste un danno da mobbing se il dipendente è costretto a lavorare in condizioni logistiche improponibili

Con sentenza n. 25105 del 10 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha condannato il datore di lavoro a risarcire il danno da mobbing ad una dipendente trasferita illegittimamente e costretta ad operare in condizioni logistiche improponibili, senza una scrivania, né una sedia, dovendo transitare per le stanze dei colleghi dalle quali doveva allontanarsi all’arrivo dei rispettivi clienti.
Nel caso di specie la dipendente, dopo essere stata illegittimamente trasferita, veniva altresì demansionata e, quindi, depauperata del bagaglio di esperienze acquisito ed emarginata.
La Suprema Corte, pertanto, ha confermato la sentenza della Corte territoriale, condannando così il datore di lavoro al risarcimento del danno emergente, costituito dalla esclusione dai premi incentivanti a seguito dell’illegittimo trasferimento, oltre che del danno biologico, morale ed esistenziale derivante dalla condizione lavorativa di disagio.