Successione tra contratti collettivi e limiti delle modifiche “in pejus”

La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 2840 del 18 novembre 2015 ha ribadito che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate “in pejus”, anche mediante la modifica del sistema di calcolo della retribuzione, in senso sfavorevole al lavoratore. In assenza, però, di uno specifico mandato o di una ratifica successiva, la modifica trova il limite nella intangibilità dei diritti c.d. quesiti, cioè quelle posizioni già acquisite o quei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore subordinato.

Nel caso di specie, è stato ritenuto legittimo il passaggio da un CCNL ad un altro – giustificato dalla circostanza che la società datrice di lavoro aveva cessato di essere un ente pubblico non economico ed il rapporto di lavoro del personale dipendente veniva quindi assoggettato alla disciplina privatistica – che aveva modificato “in pejus” alcuni elementi retributivi relativi al vecchio CCNL.