Sub-appaltatore e sub-committente sono entrambi tenuti a coordinarsi per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori

Con sentenza n. 2517 del 27 gennaio 2023, la Corte di Cassazione, ha stabilito che, con riferimento ad un infortunio verificatosi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e, quindi, nella vigenza del D. Lgs. n. 626/1994, nella categoria dei datori di lavoro tenuti a rispettare gli obblighi di salvaguardia della sicurezza, prevenzione e informazione dei rischi professionali, vi rientrano anche il sub-committente e non solo il sub-appaltatore datore di lavoro.

Ne consegue che saranno entrambi reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

I Giudici di legittimità hanno, infatti, osservato che le disposizioni normative in materia di ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra committente e appaltatore vigenti all’epoca dell’infortunio imponevano anche al sub-committente l’obbligo di coordinarsi col sub-appaltatore per la predisposizione e l’attuazione di misure necessarie ad assicurare la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori, essendo entrambi tenuti a collaborare nella realizzazione di una medesima opera.