Sospensione cautelare e diritto alla retribuzione

Con sentenza n. 13732 del 14 giugno 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ha affrontato il tema del diritto a percepire la retribuzione per il lavoratore che sia stato sospeso cautelativamente dal lavoro a seguito di sottoposizione a misura cautelare penale. La Corte ha ribadito che è principio consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui l’adozione da parte del datore di lavoro della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione, salvo che esso sia previsto espressamente dalla disciplina negoziale collettiva. Tuttavia tale principio non è da applicarsi nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l’insussistenza dell’obbligo retributivo per il datore sia fondato sulla circostanza della sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, a seguito di custodia cautelare del lavoratore. Ciò in ossequio al principio generale di corrispettività delle prestazioni contrattuali, che verrebbe in tal modo violato dalla persistenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro.