Sgravi contributivi e cessione di azienda nell’ambito di una procedura fallimentare

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12774 del 14 maggio 2019 ha statuito che, nell’ipotesi di cessione d’azienda (anche laddove sia avvenuta nell’ambito di una procedura fallimentare), l’onere di fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria, funzionali ad ottenere i benefici contributivi previsti in caso di assunzione di lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, ricade sul datore di lavoro.
A tal fine, non rileva che la cessione sia avvenuta nell’ambito di una procedura fallimentare atteso che il fallimento della società non determina, di per sé, il venir meno del bene giuridico “azienda”, inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell’esercizio della impresa.
Nel caso di specie, essendo mancata la suddetta prova, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva respinto l’opposizione presentata da una casa di cura avverso una cartella esattoriale concernente un credito vantato dall’INPS a seguito del disconoscimento del diritto ai benefici relativi alle assunzioni agevolate suddette.