Riassunzione e demansionamento

Con sentenza n. 20804 del 25 settembre 2006 la Corte di Cassazione ha affermato che, per un funzionario di banca, l’assegnazione, all’atto della riassunzione, ad una filiale diversa più piccola rispetto a quella in cui, precedentemente al licenziamento, era addetto non presenta di per se gli estremi del demansionamento, mancando la prova della dequalificazione e del danno professionale.
Il Giudice di legittimità ha, peraltro, ritenuto congruamente motivate e prive di contraddizioni e vizi logici le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato dal Giudice di appello laddove quest’ultimo ha negato ingresso alla prova testimoniale richiesta dal lavoratore in quanto ininfluente, non avendo il ricorrente dedotto che le mansioni assegnategli dopo la riammissione in servizio esulassero, in quanto proprie di un livello inferiore, dall’inquadramento riconosciutogli e non avendo allegato alcuna specifica circostanza di fatto atta ad evidenziare il concreto contenuto delle mansioni svolte prima e dopo la riammissione in servizio.