Repechage: il lavoratore non ha onere di indicare l’esistenza di un posto di lavoro alternativo

In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente.

Con la suddetta statuizione, contenuta nella sentenza n. 5582 del 22 marzo 2016, la Suprema Corte ha affermato un principio difforme rispetto al proprio consolidato orientamento sull’onere di allegazione gravante in capo al lavoratore in tema di repechage.

Questo revirement giurisprudenziale è motivato dal fatto per cui, seppur è indubbio che, nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la causa petendi è data dall’inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, è pur vero che l’indicazione – pur “possibile” da parte del “lavoratore” che si sia fatto “parte diligente” – di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile, o l’allegazione di circostanze idonee a comprovare l’insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporterebbe un’inaccettabile inversione dell’onere della prova.

Pertanto, il datore di lavoro deve essere onerato dalla prova dell’impossibilità del repechage, non disponendo il lavoratore della completezza di informazione delle condizioni dell’impresa.

Seguendo tale principio, dunque, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore cassando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto giustificato il licenziamento del lavoratore poiché quest’ultimo non aveva indicato l’esistenza di altri posti di lavoro ove potesse essere utilmente ricollocato.