Pubblicità del codice disciplinare

Con sentenza n. 54 del 3 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ove la condotta del lavoratore non sia riconducibile a violazioni di generali obblighi di legge o di obblighi appartenenti al cd. minimo etico ma configuri, invece, una violazione di regole comportamentali negozialmente introdotte al fine di  migliorare lo svolgimento del rapporto di lavoro, appare necessaria l’affissione del codice disciplinare prevista ai sensi del 1 comma dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970. Nel caso di specie, la Suprema Corte, stante la mancata affissione del codice disciplinare in azienda, ha accolto il ricorso del lavoratore, dipendente di un istituto di credito, al quale era stato contestato di avere concesso affidamenti privi di una previa corretta valutazione della classe di rischio a soggetti che ne presentavano una elevata, così superando il limite di credito attribuito alla sua competenza e conseguentemente, era stato sospeso per otto giorni dal servizio e dalla retribuzione.