Procedimento disciplinare e accesso ai documenti relativi ai fatti contestati

Con sentenza n. 15966 del 27 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, in pendenza di un procedimento disciplinare, non sussiste in capo al datore di lavoro un obbligo specifico di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati; tuttavia, in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, qualora l’esame della stessa sia necessario al lavoratore ai fini di un’adeguata difesa, parte datoriale dovrà rendersi disponibile a consentirgli la consultazione dei documenti aziendali.
La Corte ha poi ribadito come, in tema di licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito debba essere inteso in senso relativo soprattutto nell’eventualità in cui l’accertamento e la valutazione dei fatti sia particolarmente difficoltoso e necessiti di un periodo più o meno lungo di valutazione degli accadimenti e ha, quindi, ritenuto congruo il periodo di poco più di un mese intercorso tra l’inizio degli accertamenti e la contestazione.