Permessi ex L. n. 104/1992 e regime di lavoro a tempo parziale

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017, ha statuito che, laddove muti il regime orario da tempo pieno a tempo parziale verticale, in ogni caso, il lavoratore ha diritto a fruire integralmente dei n. 3 permessi mensili retribuiti riconosciutigli dalla L. n. 104/1992 senza che gli stessi possano essere ricalcolati in base alla percentuale di ore effettivamente lavorate in seguito alle nuove pattuizioni.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che, in assenza di una specifica disciplina normativa al riguardo, si debba rinviare per analogia all’art. 4, comma 2, D.lgs. n. 61/2000 che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale.