Nuovi chiarimenti in ordine alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria

L’INPS, con messaggio n. 2066 del 19 maggio 2020, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine alle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, l’Istituto previdenziale ha richiamato le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS nei seguenti casi: decreti di annullamento con efficacia retroattiva, decreti di sospensione per effetto dell’emergenza Covid-19, decreti di revoca, comunicazioni integrative di rettifica, decreti di modifica della modalità di pagamento, richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale e comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro riguardanti il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.
Con riferimento invece alla CIGO, l’Istituto previdenziale ha richiamato le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.
In particolare, l’Istituto ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015, il pagamento della prestazione d’integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall’azienda ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda tramite conguaglio. Tuttavia, in caso di conclamate difficoltà finanziarie dell’impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione fornendo alla competente struttura territoriale dell’INPS la documentazione necessaria.
Nei casi di CIGO per causali COVID-19, l’INPS ha altresì ribadito che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa. Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.