Nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera inviata prima dell’entrata in vigore del cd. “blocco dei licenziamenti”, ma ricevuta successivamente

Con ordinanza del 28 gennaio 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo, in quanto contrario a norma imperativa, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato con lettera inviata dal datore di lavoro il 16 marzo 2020, data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della normativa emergenziale che ha “bloccato” i licenziamenti economici a causa della pandemia di COVID-19 (17 marzo 2020), ma ricevuta dal lavoratore soltanto successivamente, ossia in data 26 marzo 2020.
Il Tribunale, infatti, ritenendo il licenziamento un atto unilaterale ricettizio che si perfeziona nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, ha disposto la reintegra e il risarcimento del dipendente.