Non si può ricorrere all’accertamento tecnico produttivo per verificare lo stato di malattia del lavoratore

Con sentenza n. 16251 del 29 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha statuito che l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo è “previsto dall’art. 445 bis c.p.c. per deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e non certo per consentire al datore di lavoro di controllare lo stato di salute dei propri dipendenti” ed invero il “controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti”, ragion per cui ha confermato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una guardia giurata da parte di una azienda che aveva accusato quest’ultimo di aver simulato per lungo tempo il proprio stato di malattia, certificato in numerose occasioni a ridosso di festività e/o del fine settimana nonché da medici sempre diversi.
In particolare, la società datrice aveva qualificato come una grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro il rifiuto di sottoporsi all’accertamento tecnico preventivo avviato dal datore di lavoro nei confronti della guardia giurata per accertare l’effettiva sussistenza degli episodi morbosi sotto esame, rendendo così impossibile verificare il suo stato di salute, e da qui la decisione di procedere con il licenziamento per giusta causa dichiarato illegittimo.