Non è punibile la somministrazione di lavoro operata da enti non commerciali e senza scopo di lucro

Con la sentenza n. 20758 del 16 giugno 2006, la Cassazione Penale ha stabilito che l’art. 6 bis della legge 18 marzo 1993 n. 67 – alla stregua del quale non trovano applicazione nei confronti degli enti non commerciali senza scopo di lucro i divieti previsti dall’ art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 in tema di appalto di mere prestazioni di lavoro – deve ritenersi applicabile anche al reato di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (irregolare e/o abusiva somministrazione di manodopera).
Il caso di specie riguardava il reato ascritto al legale rappresentante di una cooperativa, operante nel settore socio-assistenziale senza fini di lucro, che aveva fornito sette lavoratori ad una casa di cura privata in assenza delle necessarie autorizzazioni.
La Corte, nel confermare la pronuncia emessa nella fase di merito, ha sottolineato come la causa di non punibilità introdotta dalla legge 67/1993 è del tutto speciale e la previsione derogatoria, già prevista per la legge n. 1369/1960, riguarda una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, nel senso che trattasi della medesima condotta materiale (somministrazione irregolare di lavoro una volta qualificata come appalto di mere prestazioni di lavoro), della stessa posizione soggettiva dell’agente (rappresentante di un ente senza scopo di lucro) e dell’identico settore lavorativo (attività sanitaria socio – assistenziale).