Nessun beneficio contributivo se il contratto di affitto si configura come un trasferimento di azienda ex art 2112 c.c.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10431, del 2 maggio 2018, ha statuito che i benefici contributivi ex art. 8 L. 223/91 previsti per l’assunzione di un lavoratore dalla lista di mobilità, non spettano se tra due imprese è intervenuto un contratto di affitto del complesso dei benefici aziendali, idoneo a configurare un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. che comporta l’obbligo di assunzione dei dipendenti della cedente.