Natura subordinata del rapporto di lavoro dell’addetto al call center

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16037 del 14 giugno 2019, ha statuito che in caso di assenza di un rischio economico effettivo in capo ai collaboratori e di messa a disposizione da parte della società degli strumenti necessari ai fini del corretto svolgimento dell’attività commerciale, i rapporti di collaborazione dei dipendenti svolgenti funzioni di call center o di gestione del sito web, hanno natura subordinata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che il riferimento generico all’oggetto della collaborazione nell’ambito del contratto, il fatto che l’attività fosse svolta presso la sede aziendale con strumenti di proprietà della società, la previsione di un corrispettivo determinato in misura fissa e la presenza di controlli sul contenuto e sulla modalità di svolgimento dell’attività dei collaboratori, fossero elementi sufficienti per dimostrare la natura subordinata dei rapporti qualificati come collaborazioni autonome.