L’obbligo di “rêpechage” non può ledere la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore

Con sentenza n. 21715 del 6 settembre 2018, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad un lavoratore a seguito della chiusura del cantiere presso cui prestava la propria attività lavorativa, non potendo essere lo stesso reimpiegato in attività di manutenzione affidate a lavoratori stagionali.
La Corte di Cassazione ha precisato che ai fini del “repechage” l’ambito del sindacato giurisdizionale in tema di giustificato motivo oggettivo è limitato alla verifica della effettività delle ragioni tecniche, produttive e organizzative del licenziamento, non potendosi tuttavia estendere anche alla valutazione di opportunità delle scelte imprenditoriali, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.
Il Collegio giudicante ha pertanto concluso che il datore di lavoro, al fine di rispettare l’obbligo di “repechage”, non può spingersi a modificare l’assetto organizzativo aziendale affidando a dipendenti a tempo indeterminato attività svolte per scelta imprenditoriale, da lavoratori stagionali.