Limiti della delega di funzioni ai fini dell’esonero da responsabilità penali

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 aprile 2006 n. 11909, ha chiarito in concreto i confini di uno dei caratteri fondamentali che devono necessariamente ricorrere affinché la delega di funzioni possa considerarsi idonea a esonerare i vertici aziendali da responsabilità penalmente rilevanti.
A tal fine, ha evidenziato che “il tema dell’eventuale delega di funzioni, espressa o implicita, all’interno delle aziende, dai vertici verso le strutture intermedie e periferiche, assume normalmente rilievo sul piano della individuazione della responsabilità penale unicamente all’interno di strutture complesse, corrispondendo allora alla necessità di decentrare, in funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l’esercizio dei poteri di direzione e controllo dell’attività produttiva”. Conseguentemente, a fronte di una fattispecie attinente all’esposizione sugli scaffali di un supermercato di prodotti non correttamente conservati, è stato deciso che “è praticamente impossibile ipotizzare una delega anche solo parziale all’interno di una struttura semplice come appare essere il supermercato gestito dalla società di cui la ricorrente è amministratrice, alla stregua del resto delle indicazioni contenute nello stesso ricorso (supermercato con 24 dipendenti, di cui non è specificata l’eventuale organizzazione in articolazioni complesse)”.