Licenziamento in frode alla legge se la società opera una scissione fittizia

Con sentenza n. 19863 del 26 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo, in quanto intimato in frode alla legge, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato a più lavoratori a seguito di una scissione societaria apparente.
La società, infatti, aveva effettuato una scissione meramente formale finalizzata alla frammentazione della forza lavoro fra tre diverse aziende, pur continuando ad operare come soggetto indistinto, con l’obiettivo di sottrarsi alla tutela reale prevista dalla disciplina dei licenziamenti collettivi, ricorrendone i presupposti (l. n. 223/1991) e, dunque, eludere norme imperative di legge, essendo stati invece intimati licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo, comportanti una tutela indennitaria.
La Suprema Corte, confermando i primi due gradi di giudizio, ha infatti ribadito che si rientra nella fattispecie del contratto in frode alla legge, regolato dall’art. 1344 c.c., allorquando gli stipulanti raggiungano, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge; in tali circostanze, infatti, era stato perseguito un risultato illecito (elusione di norme imperative in tema di licenziamenti collettivi), mediante un mezzo lecito (scissione societaria).