Licenziamento illegittimo per tardività della contestazione disciplinare anche se il fatto è penalmente rilevante

Con sentenza dell’11 aprile 2016 n. 7031, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul requisito della tempestività della contestazione disciplinare, elevata in pendenza di un giudizio penale volto all’accertamento di un reato sulla base della condotta del lavoratore, oggetto della contestazione medesima.

Al riguardo, i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “in tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti non fa venir meno l’obbligo di immediata contestazione, in considerazione della rilevanza che esso assume rispetto alla tutela dell’affidamento e del diritto di difesa dell’incolpato, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a suo carico. Ne consegue che non può ritenersi giustificato il differimento della contestazione di fatti già noti ove esso sia stato determinato dalla volontà del datore di lavoro di acquisirne la valutazione in sede penale”. Nel caso in esame, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare per tardività della contestazione in quanto, il lavoratore stesso aveva già ammesso al datore di lavoro i fatti contestati all’esito di accertamenti interni.