Licenziamento illegittimo: le retribuzioni percepite mediante lo svolgimento di altre attività lavorative sono detratte dall’indennità risarcitoria

Con sentenza n. 4056 del 16 febbraio 2021, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda al ripristino del rapporto lavorativo a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, l’aliunde perceptum che il dipendente ha conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa è detraibile dall’ammontare complessivo dell’indennità risarcitoria dovuta dal datore di lavoro.
A nulla rileva, dunque, il fatto che l’attività lavorativa svolta fosse temporalmente compatibile o meno con la prosecuzione contestuale della prestazione svolta nell’ambito del precedente rapporto di lavoro per cui era stato intimato il licenziamento.