Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere probatorio

Con sentenza del 2 agosto 2006, Il Tribunale di Lecce si è pronunciato sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente divenuta inidonea alle mansioni precedentemente svolte e che comportavano l’adibizione ai videoterminali per un periodo superiore alle 20 ore settimanali al netto delle pause. Nel caso di specie, il datore di lavoro ha dimostrato l’impossibilità di una diversa collocazione nella propria azienda della lavoratrice medesima attraverso l’esibizione dei risultati di un questionario indirizzato a tutti gli uffici aziendali da cui è emerso che “non esistono posizioni di lavoro che comportino un’esposizione ai videoterminali per non più di un’ora e mezza non continuativa al giorno, comprensiva di tutto ciò che transita sull’intranet aziendale”.