Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l’insussistenza della causale

Con sentenza n. 24803 del 5 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui  il sindacato del giudice di merito circa la legittimità  del licenziamento  per giustificato motivo  oggettivo  attiene al controllo sull’effettiva  esistenza del motivo addotto  dal datore di lavoro.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insussistente la  riorganizzazione  aziendale posta a base del licenziamento dell’azienda, stante la soppressione meramente temporanea del reparto ove era addetto il lavoratore licenziato, nonché la mancata individuazione delle attività aziendali venute meno.