Licenziamento disciplinare ed estensione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore

Con sentenza n. 24976 del 7 ottobre del 2019, la Corte di Cassazione, ha stabilito che gli art. 2104 e 2105 c.c. relativi rispettivamente al dovere di diligenza e all’obbligo di fedeltà del lavoratore non vanno interpretati restrittivamente, evidenziando come il dovere di diligenza si riferisca anche ai doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio mentre l’obbligo di fedeltà è da intendersi in senso ampio, estendendosi a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa.
Nel caso di specie, il lavoratore era rimasto assente dal lavoro senza comunicare tempestivamente al datore di lavoro il proprio stato di privazione della libertà personale dovuto all’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, provvedendovi solo dopo 14 giorni. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato legittimo il licenziamento intimato per giusta causa consistente nell’omessa comunicazione del proprio stato di detenzione in violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del rapporto.