Licenziamento determinato da motivi sindacali

La Suprema Corte con sentenza n. 4899 del 27 febbraio 2017, ha ribadito il principio secondo cui, essendo il licenziamento determinato da motivi sindacali viziato da nullità ai sensi dell’art. 4 L. n. 604 del 1966, alla declaratoria di antisindacalità del comportamento aziendale che vi abbia dato causa deve conseguire l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro come conseguenza necessaria dell’acclarata persistenza del rapporto stesso.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso, pur sorgendo con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti.