Il licenziamento collettivo per cessazione dell’attività di impresa non esonera dal compimento di tutte le formalità previste dalla legge 223/91

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16295 del 30 giugno 2017, ha precisato che, anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività, il datore di lavoro è tenuto, nei termini prescritti, ad effettuare la comunicazione agli enti regionali per l’impiego e alle associazioni di categoria con l’elenco dei lavoratori licenziati, prevista dall’art. 4 co. 9 L. 223/91. Tale comunicazione, infatti, ha portata generale ed è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale, in quanto assicura agli organi amministrativi ed alle organizzazioni sindacali, la possibilità di verificare la correttezza delle operazioni poste in essere dalla società.
Conformemente a tale principio, nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inefficace il licenziamento, intimato all’esito della procedura di licenziamento collettivo, in quanto le comunicazioni alle organizzazioni sindacali erano state effettuate oltre due mesi dopo, nonostante il termine previsto dall’art. 4 co. 9 L. 223/91 fosse di sette giorni.