Legittimo il provvedimento aziendale di modificare il luogo della prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha affermato che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite solo nelle previsioni dettate in materia di trasferimento del lavoratore.

Alla luce di ciò, la Corte Suprema ha ritenuto infondata la domanda della lavoratrice diretta a far dichiarare l’illegittimità della decisione datoriale di mutare il luogo di lavoro della prestazione dal suo domicilio alla sede della società e ciò in quanto, nella specie, non era stato lamentato un cambio di mansioni, ma solo un aggravio della prestazione lavorativa conseguente al mutamento del luogo della prestazione.