Con sentenza n. 13149 del 24 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il prestatore di lavoro, nell’ osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori dai quali gerarchicamente dipende, non può tenere una condotta di acritica obbedienza, ma deve in ogni caso usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Pertanto, i Giudici di legittimità, hanno precisato che il licenziamento disciplinare è giustificato nel caso in cui i fatti attribuiti al dipendente rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere il sottostante vincolo fiduciario. Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice con mansioni di operatrice di sportello presso un ufficio postale, che reiteratamente per mesi aveva posto in essere gravi condotte – quali false autenticazioni di sottoscrizioni e false conferme di identificazione di clienti che richiedevano prestiti – operando in violazione di leggi, regolamenti e doveri d’ufficio e adducendo, a propria discolpa, di essere una mera esecutrice materiale delle direttive del proprio diretto responsabile.