Legittimo il licenziamento dell’operaio che rifiuta in modo pretestuoso il cambio di turno

Con ordinanza n. 2515 del 4 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giusta causa del licenziamento irrogato al lavoratore per grave insubordinazione nel comportamento contestato al lavoratore che si era rifiutato ingiustificatamente di osservare le direttive aziendali dettate da esigenze organizzative
Nel caso di specie, un operario si era opposto al cambio turno di lavoro consistente nell’inserimento in un’altra squadra di lavoro, con sottoposizione ad un diverso capogruppo, per meri e non giustificati motivi personali.
Nella fattispecie, la gravità del comportamento è stata valutata soprattutto con riferimento alle modalità oggettive di manifestazione di rifiuto, espresso in modo irrispettoso, e di quelle soggettive, evidenziate attraverso il riferimento al disinteresse, da parte del dipendente di trovare un compromesso, tenuto anche conto del fatto che il cambio turno avrebbe determinato solo una variazione della squadra e del relativo capogruppo, e non anche dell’orario di lavoro.