Legittimità del licenziamento per rifiuto a svolgere incarichi assegnati

La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 giugno 2016 n. 12109, ha affermato che il rifiuto reiterato di svolgere incarichi assegnati al lavoratore, qualora gli stessi siano conformi alla declaratoria contrattuale del dipendente, giustificano il licenziamento per giusta causa.

In particolare, i Giudici di legittimità, confermando la sentenza dei Giudici di secondo grado, hanno osservato che gli incarichi conferiti ad una dipendente pubblica potevano ritenersi equivalenti a quelli previsti dalla classificazione della contrattazione e, pertanto, non essendo ravvisabile alcuna dequalificazione ad opera del datore di lavoro, il rifiuto manifestato e reiterato della dipendente di adempiere i compiti assegnatile era tale da integrare la giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.