Legittimità del licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo per impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa del suo rifiuto

Con sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente per l’impossibilità sopravvenuta di utilizzare la sua prestazione lavorativa in ragione del reiterato rifiuto di questi di partecipare ai corsi di formazione obbligatori fuori dall’orario lavorativo in tema di sicurezza.