Legittima la sospensione del corrispettivo se l’appaltatore non presenta il DURC

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4079 del 9 febbraio 2022, ha affermato che, in caso di appalto di servizi, a fronte dell’inadempimento da parte dell’appaltatore dell’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e la sua esposizione al rischio, quale responsabile in solido ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, di dover corrispondere gli oneri previdenziali e contributivi nell’ipotesi di inadempimento dell’appaltatore.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, alla luce dei principi sopra enunciati, ha ritenuto legittima la sospensione dei pagamenti per le prestazioni eseguite da una società di pulizie nei confronti di un condominio a fronte dell’inadempimento, da parte della società, dell’obbligo di presentazione del DURC.